Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 347 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Qualora i controlli veterinari previsti dal presente decreto rivelano che taluni animali non soddisfano le condizioni fissate dalla regolamentazione comunitaria o, nei settori non ancora armonizzati dalla normativa nazionale, oppure che e' stata commessa una irregolarita', il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero, previa consultazione dell'importatore o del suo rappresentante, dispone:
tolto: a) la sosta, l'alimentazione, l'abbeveramento degli animali e se necessario, le cure da fornire loro;
tolto: b) se del caso, la messa in quarantena o l'isolamento rispetto alla partita;
tolto: c) il termine entro cui la partita di animali, deve essere rispedita fuori dal territorio comunitario se non si oppongono motivi di polizia veterinaria, in tal caso:
tolto: 1) informa gli altri posti di ispezione frontalieri del respingimento della partita stessa e delle infrazioni constatate;
tolto: 2) annulla secondo le disposizioni comunitarie il certificato o il documento veterinario che accompagna la partita respinta;
tolto: 3) comunica al Ministero della sanita' la natura e la periodicita' delle infrazioni constatate. Se e' impossibile rispedire gli animali, in particolare per il loro benessere, il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero:
tolto: a) puo', previo accordo con il responsabile del servizio veterinario della unita' sanitaria locale, autorizzare la macellazione degli animali ai fini del consumo umano secondo le condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria;
tolto: b) deve, in caso contrario, ordinare l'abbattimento degli animali per scopi diversi dal consumo umano, stabilendo le condizioni rela- tive al controllo della utilizzazione dei prodotti ottenuti o pre- scrivendo la distruzione delle carcasse o dell'intero animale. Il veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliero comunica i casi di ricorso alle deroghe di cui al comma 2 al Ministero della sanita' che ne informa la Commissione. Lo spese relative alle misure di cui ai commi 1 e 2 sono a carico dell'importatore o del suo rappresentante, comprese quelle relative alle operazioni di distruzione o ai controlli sull'utilizzazione delle carni a scopi diversi dal consumo umano, senza alcun indennizzo da parte dello Stato. Il ricavato della vendita delle carni e dei prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 2, dedotte le spese di cui al comma 4, spetta al proprietario o al suo mandatario.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art11 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.