Art. 6 — Obblighi di conservazione
Gli operatori compro oro conservano i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 4, le schede di cui all'articolo 5, comma 2, e copia della ricevuta di cui all'articolo 5, comma 3, per un periodo di 10 anni. Gli operatori compro oro adottano sistemi di conservazione idonei a garantire:
- a)l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' competenti;
- b)l'integrita' e la non alterabilita' dei medesimi dati, successivamente alla loro acquisizione;
- c)la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni acquisiti;
- d)il mantenimento della storicita' dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite ai sensi del presente decreto. I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto. L'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalita' di assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 128 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Resta fermo il divieto temporaneo di alienazione o alterazione delle cose preziose usate, previsto dall'articolo 128, quinto comma, del predetto regio decreto.
Testo vigente dal 20 giugno 2017
