Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.

Testo vigente dal 20 giugno 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92~art10 · fonte del testo