Art. 4 — Obblighi di identificazione della clientela

Gli operatori compro oro procedono, prima dell'esecuzione dell'operazione, all'identificazione di ogni cliente, con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), e all'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto antiriciclaggio. Le operazioni di importo pari o superiore a 500 euro sono effettuate unicamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilita' dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilita' al disponente. In dette ipotesi, l'utilizzo di tali strumenti e' obbligatorio, indipendentemente dal fatto che l'acquisto o la vendita dell'oggetto prezioso usato siano effettuati con un'unica operazione o con piu' operazioni frazionate.

Testo vigente dal 20 giugno 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92~art4 · fonte del testo

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