Art. 12 — Criteri per la quantificazione delle sanzioni
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie previste nel presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
- a)la gravita' e durata della violazione;
- b)il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
- c)la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d)l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e)l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f)il livello di cooperazione con le autorita' competenti prestato dalla persona fisica o giuridica responsabile;
- g)le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 20 giugno 2017
