Art. 9 — Sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM

Agli operatori compro oro che non ottemperano agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione e' triplicata. Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione pecuniaria e' ridotta a 500 euro. La procedura per la contestazione delle violazioni di cui al presente articolo e l'irrogazione e riscossione delle relative sanzioni e' attribuita alla competenza dell'OAM.

Testo vigente dal 20 giugno 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;92~art9 · fonte del testo

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