I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, se ritenuti idonei secondo quanto disposto dall'articolo 2. L'incarico cessa in ogni caso al compimento del sessantottesimo anno di eta'.

Testo vigente dal 31 maggio 2016

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 23/2023

    Altra decisione
    14 febbraio 2023

    Quando le modifiche normative sopravvenute incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata o apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti, è necessario restituire gli atti al giudice a quo , spettando a quest'ultimo effettuare una nuova valutazione circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. ( Precedenti: O. 227/2022 - mass. 45139; O. 97/2022 - mass. 44823; S. 125/2018 - mass. 41329; O. 200/2017 - mass. 39445; O. 145/2017 - mass. 40054; O. 163/2016 - 38959 ). (Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, per una nuova valutazione, alla luce dello ius superveniens , circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 374 del 1991 e dell'art. 1 del d.lgs. n. 92 del 2016 - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - nella parte in cui consentono il conferimento, senza soluzione di continuità, di incarichi quadriennali ai giudici di pace per un periodo complessivo anche ultraventennale. Le sopravvenienze di cui alla legge n. 234 del 2021, art. 1, commi da 629 a 633 e alla sentenza della Corte di giustizia 7 aprile 2022, in causa C-236/20, PG, incidono profondamente sull'ordito logico che sta alla base della censura avanzata e, comunque, apportano al quadro normativo considerevoli cambiamenti).

    Art. 7 Istituzione del giudice di pace · Art. 1 Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio · Art. 117 cost. · Art. 2 Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-31;92~art1 · fonte del testo

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