Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parita', prevista dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita', di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica gia' in essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma 1 e' trasferito all'Organismo per la parita' istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne cura l'aggiornamento ogni due anni.». A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo per la parita' istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»;
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti dell'Organismo per la parita'». A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;
- b)all'articolo 12:
- 1)al comma 1, la parola «nazionale,» e' soppressa;
- 2)il comma 2 e' abrogato;
- 3)al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli enti di area vasta,»;
- 4)il comma 4 e' abrogato;
- 5)al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla nomina»;
- c)all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;
- d)all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
- e)all'articolo 15:
- 1)al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parita'» sono inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita' di quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
- 2)il comma 2 e' abrogato;
- 3)al comma 3: 3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono soppresse; 3.2) l'ultimo periodo e' soppresso;
- 4)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita' svolta, all'Organismo per la parita' e agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha provveduto alla nomina.»;
- 5)il comma 7 e' abrogato;
- f)all'articolo 16:
- 1)al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;
- 2)il comma 2 e' abrogato;
- g)all'articolo 17:
- 1)al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;
- 2)al comma 2, la parola: «designazione» e' sostituita dalla seguente: «nomina»;
- 3)il comma 3 e' abrogato;
- h)l'articolo 18 e' abrogato;
- i)l'articolo 19 e' sostituito dal seguente: «Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita'). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'. 2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. 3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
- l)l'articolo 20 e' abrogato;
- m)all'articolo 37:
- 1)al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
- 2)al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
- 3)al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;
- n)dopo l'articolo 35, e' inserito il seguente: «Art. 35-bis (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire il piu' ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parita', nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento. 2. L' Organismo per la parita' offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:
- a)alla normativa applicabile;
- b)ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
- c)ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;
- d)alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
- e)alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza. 3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita' stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti. 4. I pareri dell'Organismo per la parita' possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 5. L' Organismo per la parita' pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101.»;
- o)dopo l'articolo 39, e' inserito il seguente: «Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni. 2. L' Organismo per la parita' puo' svolgere attivita' di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione e' gratuita per il ricorrente.»;
- p)l'articolo 44 e' abrogato. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, nonche' alla consigliera e al consigliere di parita' nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di qualunque rango, e' da intendersi effettuato all'Organismo per la parita', ove compatibile con le relative competenze come delineate nel presente decreto. E' abrogata ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione dell'Organismo di parita'. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parita' subentra, senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo all'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonche' alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi nazionali.
Testo vigente dal 23 maggio 2026
