Istituzione dell'Organismo per la parita' A decorrere dal 1° gennaio 2027, e' istituito l'Organismo per la parita', quale autorita' indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria. L'Organismo per la parita' subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parita'. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3, comma 7, l'Organismo per la parita' subentra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti di cui al primo periodo sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facolta' per il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. L'Organismo per la parita', fermo restando quanto previsto al comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le amministrazioni e le autorita' nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1. L'Organismo per la parita' ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parita' di cui all'articolo 5. L'Organismo per la parita' provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6. Le disposizioni dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parita' sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

Testo vigente dal 23 maggio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-05-07;91~art2 · fonte del testo

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