[1]Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 1, lettera d), le parole: «definite dall'articolo 1, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: "definite dall'articolo 1, comma 1, lettera d)".
  • b)all'articolo 1, comma 1, lettera e) le parole: «definite dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «definite dall'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
  • c)all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
  • d)all'articolo 5, comma 4, le parole: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni in materia di collaborazione e scambio di informazioni e cooperazione internazionale»;
  • e)l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro:
  • a)dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non e' superiore a 10.000 euro;
  • b)dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3 se tale valore e' superiore a 10.000 euro. 2. Nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e' pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3. 3. Nei casi di cui al comma 2, ai fini della determinazione dell'entita' della sanzione, l'amministrazione procedente terra' conto dell'entita' dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, dell'entita' dell'importo non dichiarato in termini assoluti e percentuali, nonche' delle precedenti violazioni accertate relative alle medesime disposizioni. 4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si applicano l'articolo 23, commi 1 e 3, l'articolo 23-bis e l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.»;
  • g)all'articolo 10, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli forniscono al Comitato di sicurezza finanziaria, entro il 30 marzo di ogni anno, relazioni analitiche sulle attivita' rispettivamente svolte per prevenire e accertare le violazioni di cui al presente decreto.»;
  • h)all'articolo 10, al comma 3 le parole: «dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»;
  • i)all'articolo 10, al comma 4 le parole: «dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni».

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 28/6/2017, n. 149 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 19 giugno 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;90~art7 · fonte del testo

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