Art. 15 — Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
All'articolo 28 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 4, lettera a), dopo la parola: «sull'ente» e' inserita la seguente: «creditizio» e le parole: «base, la sua reputazione e la qualita'» sono soppresse;
- b)al comma 4, lettera e), dopo la parola: «dati» sono inserite le seguenti: «del cliente e del titolare effettivo»;
- c)al comma 5, le parole: «Paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «Stato extracomunitario»;
- d)il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Gli intermediari finanziari non possono aprire o mantenere anche indirettamente conti di corrispondenza con una banca di comodo.».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
