Art. 13 — Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
All'articolo 24 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Attivita' di gioco»;
- b)al comma 2, le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2010»;
- c)al comma 4:
- 1)le parole: «di case da gioco on line» sono sostituite dalle seguenti: «dei giochi»;
- 2)le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e-bis)»;
- 3)dopo la parola: «euro» sono inserite le seguenti: «, con le modalita' di cui al comma 3. Gli operatori che svolgono l'attivita' di gestione di case da gioco on line, indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e), procedono all'identificazione e alla verifica dell'identita' di ogni cliente per importo superiore a 1.000 euro».
Testo vigente dal 3 novembre 2009
