Art. 10 — Clausola di invarianza
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Dall'attuazione del presente decreto, a esclusione dell'articolo 5, comma 2, capoverso articolo 68, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Testo vigente dal 19 giugno 2017
