Art. 11 — Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 2010 al 27 settembre 2022. 458 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In presenza di un focolaio di HPAI, il veterinario ufficiale garantisce l' applicazione delle misure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3, e dal presente articolo, commi da 2 a 10. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale da parte del Servizio veterinario ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattivita' presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento e' attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto. Tuttavia le regioni e le province autonome possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattivita' sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria. Le deroghe di cui al presente articolo sono autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, prima di adottarli, li trasmette, immediatamente e integralmente, al Ministero. Il veterinario ufficiale puo' adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale. I pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, sono sottoposti a controllo ufficiale e ad accertamenti conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, vengono, per quanto possibile, rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale. Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale. Tuttavia il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattivita', le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o piu' procedure di cui all'articolo 48. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattivita' o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana. In presenza di un focolaio primario il ceppo virale isolato e' sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico per l'individuazione del sottotipo genetico. L'isolato virale viene inviato prima possibile al laboratorio nazionale di referenza di cui all'articolo 51, comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-01-25;9~art11 · fonte del testo
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