Art. 10 — Contratti di licenza
I contratti di licenza hanno una durata massima di ((cinque)) anni. L'organizzatore della competizione deve comunque prevedere una durata massima dei contratti di licenza che garantisca la parita' di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione. I contratti di licenza sono vincolanti per tutta la durata prevista dai contratti medesimi, indipendentemente dalle societa' sportive partecipanti a ciascuna competizione in forza dei meccanismi di retrocessione e promozione previsti dai regolamenti sportivi.
Testo vigente dal 18 gennaio 2023
