Gli operatori della comunicazione sono tenuti ad esercitare i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale sono in possesso del relativo titolo abilitativo. In caso di esercizio dei diritti audiovisivi su una piattaforma per la quale l'operatore della comunicazione non risulti in possesso del relativo titolo abilitativo, il contratto di licenza e' risolto. In tale caso l'operatore della comunicazione non puo' ripetere il corrispettivo e l'organizzatore della competizione non e' tenuto a versare alcun indennizzo. Le linee guida di cui all'articolo 6 disciplinano le modalita' di commercializzazione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti in modo da consentire anche all'organizzatore dell'evento di commercializzarli o di esercitarli direttamente attraverso il proprio canale tematico ufficiale, relativamente ai soli eventi ai quali la propria squadra partecipa. Non si applica la disciplina di cui al comma 3 nel caso in cui, per scelta dell'organizzatore della competizione, talune dirette non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Nel caso previsto all'articolo 9, comma 2, l'operatore della comunicazione esercita i diritti audiovisivi sulle piattaforme per le quali e' in possesso del relativo titolo abilitativo. In tal caso l'organizzatore della competizione non puo' commercializzare i diritti audiovisivi gia' concessi in licenza e non esercitabili. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi non puo' subconcedere in licenza a terzi, in tutto o in parte, tali diritti, ne' cedere, in tutto o in parte, i contratti di licenza, ne' concludere accordi aventi effetti analoghi, salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1. L'operatore della comunicazione assegnatario dei diritti audiovisivi puo' concludere, previa autorizzazione, a titolo oneroso e in forma scritta, dell'organizzatore della competizione, accordi non esclusivi aventi ad oggetto la ritrasmissione, in simultanea o in differita, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi, e accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme. L'autorizzazione puo' essere concessa a fronte del pagamento di un prezzo congruo e solo laddove non pregiudichi lo sfruttamento dei diritti audiovisivi da parte di altri operatori della comunicazione assegnatari dei diritti concessi in licenza sulle piattaforme per cui si chiede la ritrasmissione dei prodotti audiovisivi o la ridistribuzione del segnale. L'operatore della comunicazione, se autorizzato, deve operare nei confronti dei soggetti terzi, comunque in possesso del prescritto titolo abilitativo, in modo equo, trasparente, non discriminatorio e, in ogni caso, non lesivo della concorrenza. L'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi e' tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalita' eque, trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi contenuti nel presente decreto e nelle linee guida di cui all'articolo 6 in materia di assegnazione dei diritti audiovisivi.

Testo vigente dal 1 febbraio 2008

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-09;9~art11 · fonte del testo

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