Art. 12 — Tutela degli utenti
Al fine di garantire la fruizione degli eventi da parte degli utenti, l'organizzatore della competizione, in caso di mancato esercizio, anche parziale, da parte dell'assegnatario dei diritti audiovisivi, consente, dietro pagamento di un equo corrispettivo, secondo le modalita' e nei limiti temporali determinati nelle linee guida di cui all'articolo 6, l'acquisizione dei diritti audiovisivi non esercitati da parte di altri operatori della comunicazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 4. Le linee guida di cui all'articolo 6 prevedono forme di agevolazione a favore delle emittenti locali per consentire l'acquisizione dei diritti audiovisivi rimasti invenduti o dei diritti audiovisivi non esercitati, in modo da garantire la fruibilita' degli eventi della competizione in ambito locale, a prezzi commisurati al bacino di utenza.
Testo vigente dal 1 febbraio 2008
