All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi: Al comma 1:
- a)le parole "all'art. 28" sono sostituite dalle seguenti: "all'art. 32";
- b)le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario";
- c)le parole "nonche', ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attivita' inerente al profilo professionale per il quale si concorre" sono soppresse; Al comma 2, le parole "e dell'abilitazione" sono soppresse. Al comma 4, le parole "di secondo grado" sono sostituite dalle parole "superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario" e le parole "nonche' l'abilitazione all'esercizio di attivita' inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati" sono soppresse. Dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le modalita' di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato". Al comma 5, le parole "e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale" sono soppresse.
Testo vigente dal 2 aprile 2001
