Art. 10 — Registro degli istituti dei tessuti e obbligo di presentare relazioni
Gli istituti dei tessuti istituiscono e conservano un registro delle loro attivita', nel quale sono riportati anche i tipi e le quantita' di tessuti e/o di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o altrimenti utilizzati, e l'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, in conformita' alle norme vigenti e ai disposti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera f). Gli istituti dei tessuti presentano, alle regioni o alle province autonome e al CNT, al CNS e all'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le rispettive competenze, una relazione annuale sulle attivita' svolte, accessibile al pubblico. Le regioni e le province autonome istituiscono e aggiornano un registro degli istituti dei tessuti, accessibile al pubblico, nel quale sono specificate le attivita' per le quali ciascun istituto e' stato autorizzato e accreditato. Presso il CNT o il CNS o l'ISS, in relazione alle rispettive competenze, e' istituito ed aggiornato un registro nazionale degli istituti dei tessuti in cui sono specificate le attivita' per le quali ciascun istituto e' stato autorizzato e accreditato. 3. A livello europeo e' istituita la rete dei registri nazionali degli istituti dei tessuti.
Testo vigente dal 9 novembre 2007
