Art. 9 — Comitati consultivi e tecnico-amministrativi
Nell'art. 4, comma quarto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppressa la dizione: "da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione". Nell'art. 4, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppressa la dizione: "da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative". Il comma sesto dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppresso. Nell'art. 4, comma ottavo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" e' sostituito da "tre". Nell'art. 14, comma primo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' soppressa la dizione "5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentativita' e' desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione". Nell'art. 14, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo "cinque" e' sostituito da "quattro".
Testo vigente dal 1 aprile 1993
