Art. 10 — Dopolavoro postelegrafonico
Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081, come modificato dall'art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325, e' sostituito dal seguente: "La commissione e' composta da 9 membri nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva. Le sedute sono valide se siano presenti almeno 7 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente".
Testo vigente dal 1 aprile 1993
