Art. 24 — Rappresentanti del personale nelle commissioni dei concorsi interni

Delle commissioni giudicatrici nei concorsi interni che siano banditi dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in applicazione di leggi speciali, per passaggi di carriera, di ruolo o per avanzamenti, fanno parte tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. La rappresentativita' e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. I rappresentanti del personale devono appartenere alla carriera nella quale avviene l'avanzamento o il passaggio dei candidati.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art24 · fonte del testo

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