Art. 18 — Competenza delle commissioni consultive e dei consigli di disciplina provinciali per il personale degli uffici della direzione compartimentale

Per il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio presso le direzioni compartimentali e gli uffici autonomi dipendenti sono competenti, per la rispettiva materia, il consiglio provinciale di disciplina e la commissione consultiva della direzione provinciale coesistente alla direzione compartimentale. Il personale di cui al primo comma partecipa alle elezioni dei rappresentanti del personale della predetta direzione provinciale. Il consiglio provinciale di disciplina e la commissione consultiva provinciale, quando trattano questioni relative al personale delle direzioni compartimentali, sono presieduti dal direttore compartimentale.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art18 · fonte del testo

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