Per esigenze temporanee di carattere locale il direttore compartimentale, su proposta motivata del direttore provinciale, puo' autorizzare per determinati periodi l'attivazione di uffici di minore entita', di zone di recapito e di posti di fattorino, aggregati ad un ufficio postale viciniore. Per esigenze particolari di carattere locale, tali da non giustificare l'istituzione di uffici postali, il direttore compartimentale, con le modalita' di cui al comma 1, puo' disporre l'attivazione, anche su strutture mobili, di sportelli decentrati alle dipendenze dell'ufficio postale territorialmente competente. Le istituzioni temporanee, di cui ai commi 1 e 2, possono essere subordinate al concorso dell'ente richiedente nelle spese di gestione.

Testo vigente dal 1 aprile 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85~art17 · fonte del testo