Art. 16 — Classificazione degli uffici di nuova istituzione
La classificazione e l'assegno numerico del personale degli uffici postali di nuova istituzione sono stabiliti provvisoriamente con l'ordinanza istitutiva, in base all'importanza presunta. Decorso un anno dalla data di istituzione si provvede alla classificazione definitiva con le modalita' previste dall'art. 15 nonche' alla determinazione del relativo assegno numerico del personale.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
