Art. 18 — Orario di servizio
L'orario di servzio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie e' determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli articoli 5 e 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, puo' delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
