L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici postali di minore, media e rilevante entita' e di ricevitorie nonche' per mezzo di recapiti di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. La istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici di cui al comma 1 nonche' del servizio di recapito e dei posti di fattorino e di procacciato sono disposte con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico- amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi sui relativi capitoli di spesa, previa autorizzazione del direttore centrale del personale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.

Testo vigente dal 1 aprile 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-12;85~art14 · fonte del testo

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