Art. 13 — Ruoli locali della provincia di Bolzano
Le disposizioni dell'art. 11 si applicano ai ruoli locali della provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione alla situazione dei ruoli locali e degli inerenti concorsi di progressione, l'unificazione puo' essere effettuata in tempi anteriori a quelli indicati nell'art. 11.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
