Art. 3 — Ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano

Nella provincia di Bolzano per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di cui all'articolo 1, attribuite dallo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige al commissario del governo, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di supporto agli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' istituito il ruolo locale, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, dell'Amministrazione civile dell'interno, con la dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto, per la quale non trova applicazione l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327. Il comma 1 non si applica per il personale della carriera prefettizia e per il personale dei ruoli della Polizia di Stato. Nei confronti del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti in servizio presso l'ufficio del commissario del governo di Bolzano ovvero presso gli uffici periferici della pubblica sicurezza della provincia di Bolzano, trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. A decorrere dalla data di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il personale del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 13 settembre 1991, n. 310, transita nella dotazione organica indicata nella tabella A del ruolo locale del Ministero dell'interno di cui al comma 1. A decorrere dalla stessa data indicata al comma 4, il personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio presso l'ufficio del commissario del governo per la provincia di Bolzano, transita nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, e nei confronti dello stesso trova applicazione l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Il personale di cui ai commi 3 e 5, in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica e' inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui al comma 1. Il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri indicato nei commi 4 e 5, puo' optare per rimanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La relativa procedura dovra' essere espletata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla copertura dei posti vacanti del ruolo del Ministero dell'interno, di cui al comma 1, si provvede con le modalita' di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. In caso di mancata copertura con le procedure di cui alla citata norma, si provvede ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, ovvero il commissario del governo provvede al distacco di personale appartenente agli altri ruoli locali o, fatte salve le norme sulla mobilita', al passaggio di ruolo anche da altre amministrazioni, di personale ugualmente appartenente agli altri ruoli locali. Il personale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che transita in quello dell'Amministrazione civile dell'interno e' avviato alle procedure di riqualificazione previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successivamente inquadrato nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, fatta eccezione per il ruolo della carriera prefettizia. I predetti inquadramenti comportano un corrispondente incremento delle dotazioni organiche delle aree funzionali dell'Amministrazione civile dell'interno ed una contestuale riduzione delle dotazioni organiche degli analoghi ruoli dell'Amministrazione di provenienza.

Testo vigente dal 5 luglio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-16;260~art3 · fonte del testo

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