Art. 12 — Sostituti portalettere
Gli iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio e l'assunzione temporanea anche in province diverse da quella di appartenenza in base all'anzianita' di iscrizione e, in caso di parita' di iscrizione, alla maggiore eta'. La mancata accettazione della nomina nella qualifica di operatore di esercizio comporta la cancellazione dall'albo.
Testo vigente dal 1 aprile 1993
