Art. 22 — Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 3 e' sostituito dal seguente: “3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorita' d'ambito e degli enti locali sul cui territorio e' realizzato l'impianto, nonche' il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 e' inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi e' assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;
- b)al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4”;
- c)al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.”;
- d)al comma 10, le parole: “Ove l'autorita” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilita' ai sensi della normativa vigente, ove l'autorita”;
- e)al comma 11, lettera a), le parole: “da smaltire o da recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “che possono essere trattati”;
- f)al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici” e le parole: “ed alla” sono sostituite dalle seguenti: “e alla modalita' di verifica, monitoraggio e controllo della”;
- g)al comma 11, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: “c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;
- h)al comma 11, lettera d), le parole: “da autorizzare” sono sostituite dalla seguente: “autorizzato”;
- i)al comma 11, lettera e), le parole: “di trattamento e di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per ciascun tipo di operazione”;
- l)al comma 11, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: “f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;”;
- m)al comma 11, lettera g), sono soppresse le parole: “A tale fine,”;
- n)dopo il comma 11 e' inserito il seguente: “11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.”;
- o)al comma 12, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”;
- p)al comma 14, la parola: “194” e' sostituita dalle seguenti: “193, comma 1, ”;
- q)al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono sostituite dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;
- r)dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti: “17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:
- a)ragione sociale;
- b)sede legale dell'impresa autorizzata;
- c)sede dell'impianto autorizzato;
- d)attivita' di gestione autorizzata;
- e)i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione;
- f)quantita' autorizzate;
- g)scadenza dell'autorizzazione. 17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”;
- s)il comma 18 e' sostituito dal seguente: “18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.”;
- t)il comma 19 e' sostituito dal seguente: “19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono piu' conformi all'autorizzazione rilasciata.”;
- u)il comma 20 e' abrogato.
Testo vigente dal 10 dicembre 2010
