Art. 8 — Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000
Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "1. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
- a)sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b)una esercitazione su un caso pratico.". Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "3. Per gli effetti dell'articolo 7, commi 2 e 3, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.". Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "4. Per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, l'esame e' superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 1, lettera a), almeno sedici punti per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.". Il comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 e' sostituito dal seguente: "5. A cura della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono resi pubblici l'elenco generale dei quesiti per la prova di cui al comma 1, lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di cui al comma 1, lettera b).".
Testo vigente dal 12 febbraio 2002
