Art. 24 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

L'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente: «Art. 112 (Giudizio di omologazione). - 1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

  • a)la regolarita' della procedura;
  • b)l'esito della votazione;
  • c)l'ammissibilita' della proposta;
  • d)la corretta formazione delle classi;
  • e)la parita' di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
  • f)in caso di concordato in continuita' aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
  • g)in ogni altro caso, la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. 2. Nel concordato in continuita' aziendale, se una o piu' classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresi' se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)il valore di liquidazione e' distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
  • b)il valore eccedente quello di liquidazione e' distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;
  • c)nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;
  • d)la proposta e' approvata dalla maggioranza delle classi, purche' almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta e' approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. 3. Nel concordato in continuita' aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. 4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore e' disposta dal tribunale solo se con l'opposizione e' eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2. 5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attivita' a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale. 6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.». All'articolo 113 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.». All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 2, le parole «gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231»;
  • b)dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.». All'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci e' sospeso fino all'attuazione del piano.». All'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformita' a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.».

Testo vigente dal 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-06-17;83~art24 · fonte del testo

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