Art. 11 — Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». All'articolo 37 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»;
- b)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale». All'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 3, le parole «diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.». All'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole «Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»;
- b)al comma 3, le parole «Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)»;
- c)la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza».
Testo vigente dal 1 luglio 2022
