Art. 46 — Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118
Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati;
- b)all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1)il comma 1 e' abrogato;
- 2)al comma 2, primo periodo, dopo le parole «L'esperto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
- 3)al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
- c)all'articolo 23:
- 1)il comma 2 e' abrogato;
- 2)alla rubrica, le parole «. Limiti di accesso alla composizione negoziata» sono soppresse.
Testo vigente dal 1 luglio 2022
