Art. 11 — Modifiche all'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 345 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'articolo 16 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: "Art. 16 (Ammissione al corso semestrale). - 1. L'ammissione al corso semestrale, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso:
tolto: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
tolto: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato o siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17;
tolto: 2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno "nella media" o giudizio corrispondente;
tolto: 3) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
tolto: 4) non siano stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
tolto: 5) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
tolto: 6) non siano rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o siano sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, o che si trovino in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giomi;
tolto: b) gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla precedente lettera a):
tolto: 1) abbiano compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
tolto: 2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso. 3. I suddetti requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio del corso. Alla stessa data, inoltre, i vincitori di concorso non dovranno trovarsi nella condizione di imputati per delitti non colposi."aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;83~art11 · fonte del testo
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