Art. 6 — Modifiche all'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 883 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: L'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, m 198, e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. I sovrintendenti delIArma dei carabinieri sono tratti mediante due distinti concorsi:
tolto: a) nel limite del 70% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, attraverso un concorso interno per titoli riservato agli appuntamenti scelti per l'ammissione ad un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale;
tolto: b) nel limite del 30% dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno attraverso un concorso interno per titoli ed esame scritto riservato agli appuntati scelti, agli appuntati, ai carabinieri scelti ed ai carabinieri in servizio permanente con almeno sette anni di servizio, previo superamento del corso di qualificazione, di durata non inferiore a tre mesi, previsto dal comma 4. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo ed i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di cui alla lettera a) ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b). Gli appuntati scelti possono partecipare per ciascun anno soltanto ad uno dei concorsi di cui al presente comma. 2. E' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
tolto: a) sia idoneo al servizio militare incondizionato o sia stato giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale al servizio d'istituto. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneita' alla data d'inizio dei relativi corsi;
tolto: b) abbia riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente;
tolto: c) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna";
tolto: d) non sia rinviato a giudizio ne ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, ne sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, ne sia sospeso dal servizio, o ne si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
tolto: e) non sia stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore. Tali requisiti devono essere posseduti anche alla data d'inizio dei relativi corsi. 3. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1 lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 4. Il bando per il concorso di cui al comma 1, lettera a) indica, altresi', le materie professionali ed i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. Al predetto corso sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati in una graduatoria finale di merito, approvata con determinazione ministeriale. 5. L'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), consiste in risposte ad un questionario articolato su domande volte ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti che, se vincitori del concorso, frequentano un corso di qualificazione il cui superamento, mediante idoneita', e' condizione per la nomina a vicebrigadiere. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, che puo' essere ripetuto una sola volta, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata. 6. Coloro i quali, ai sensi dei commi precedenti, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado; l'anzianita' di grado; l'anzianita' di servizio e la minore eta'. 7. E' dimesso dai corsi di cui ai commi 3 e 4 e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
tolto: a) formalizzi dichiarazione di rinuncia ai corsi;
tolto: b) dimostri in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
tolto: c) non superi gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione;
tolto: d) non superi gli esami finali dei corso di aggiornamento e formazione professionale;
tolto: e) sia stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi;
tolto: f) si trovi nelle condizioni previste dal regolamento di cui al comma 9. 8. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 9. I provvedimenti di dimissione e di dispensa, dai corsi di cui ai commi 3 e 4 sono adottati con determinazione del direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'Istituto di Istruzione. 10. Agli ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli appuntati e carabinieri, si applicano anche quelle contenute nel Regolamento dell'istituto d'istruzione per il personale del ruolo.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;83~art6 · fonte del testo
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