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Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2001 al 9 ottobre 2010. 392 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: L'articolo 17 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e' sostituito dal seguente: " Art. 17 (Prove concorsuali). - 1. Gli esami per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono costituiti da:

tolto: a) una prova di efficienza fisica;

tolto: b) una prova scritta intesa ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

tolto: c) una prova orale sulle materie indicate nel bando di concorso;

tolto: d) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;

tolto: e) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore il cui giudizio e' definitivo. Per il concorrente gia' in servizio nell'Arma, ad eccezione dei carabinieri ausiliari, degli allievi carabinieri ausiliari e degli allievi carabinieri, l'accertamento e' limitato alla verifica dell'assenza di infermita' invalidanti in atto. 2. Gli esami di concorso per l'ammissione al corso di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), sono costituiti da:

tolto: a) una prova scritta attinente ai servizi d'istituto;

tolto: b) una prova orale su argomenti riguardanti i servizi di istituto e la cultura generale;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: c) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale maresciallo del ruolo ispettori dei carabinieri da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo;

tolto: d) una visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici di cui due ufficiali superiori ed un inferiore tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, che siano stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 3. Le prove di esame e gli accertamenti fisici e attitudinali di cui ai commi 1 e 2 possono essere preceduti da una prova preliminare a carattere generale svolta mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito indispensabile per l'ammissione alle ulteriori prove concorsuali. 4. La successione, le modalita' ed i tempi di svolgimento delle prove di efficienza fisica, di quelle scritta e orale, della visita medica e dell'accertamento attitudinale, di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite nei relativi bandi di concorso.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-02-28;83~art12 · fonte del testo

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