Art. 19 — Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA

All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto.»;
  • b)al comma 3, dopo le parole: «La dichiarazione precompilata», sono inserite le seguenti: «, di cui ai commi 1 e 1-bis,». Alle attivita' di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 12 gennaio 2024

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-01-08;1~art19 · fonte del testo