Art. 3 — Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici
All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. In considerazione delle peculiarita' tecniche e regolamentari che caratterizzano la ricarica elettrica dei veicoli tramite stazioni di ricarica di cui al regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1, nonche' le modalita' con cui garantire la sicurezza e l'inalterabilita' dei dati.». Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
- b)all'articolo 11, comma 2-quinquies, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti «, 1-ter». Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 31, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter»;
- b)all'articolo 36, comma 6, primo periodo, dopo le parole: «commi 1, 1-bis» sono inserite le seguenti: «, 1-ter».
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