Art. 16 — Disposizioni concernenti la Regione Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano
Per la Valle d'Aosta resta fermo quanto previsto dall'articolo 38 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Per la Provincia autonoma di Bolzano resta fermo quanto previsto dagli articoli 8, 89, 99 e 100 dello Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
Testo vigente dal 11 febbraio 2014
