Art. 15 — Modifiche meramente terminologiche ovvero di adeguamento a normativa sopravvenuta
Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 706, comma 2, le parole «armi o» sono soppresse;
- b)all'articolo 796, comma 3, le parole «della Direzione generale per il personale militare» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenziale»;
- c)all'articolo 919, comma 3, lettera a), le parole «dal servizio» sono soppresse;
- d)all'articolo 1377, comma 5, le parole «dal servizio o dall'impiego» sono soppresse;
- e)all'articolo 1497, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In materia di rilascio e trasmissione delle certificazioni di malattia al personale militare si applicano le disposizioni di cui all'articolo 748, comma 2, del regolamento.»;
- f)l'articolo 2222 e' abrogato.
Testo vigente dal 11 febbraio 2014
