Abrogazione di disposizioni concernenti la Commissione di coordinamento nella regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste In attesa dell'adeguamento degli articoli 31, 45 e 46 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ai principi della Costituzione e al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Consiglio della Valle non procedono alla nomina dei loro rappresentati in seno alla Commissione di coordinamento. L'articolo 66 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), e' abrogato. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 7, 8, 9, 10, commi 3 e 4, 11 e 13 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), e l'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di atti amministrativi della regione soggetti a controllo). Restano ferme le rispettive competenze del Ministero dell'interno e del Presidente della regione nell'esercizio delle sue funzioni prefettizie in materia di contrasto alle infiltrazioni malavitose negli organi elettivi degli enti locali e le ipotesi di sospensione, incandidabilita' e decadenza dalle cariche elettive disciplinati dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Testo vigente dal 21 aprile 2015

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-17;45~art1 · fonte del testo

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