[1]Riduzione delle dotazioni organiche e revisione dei profili di carriera dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' semplificazione delle disposizioni in materia, compresi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri

[2]1. Al libro quarto, titolo VII, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)nel capo VII:
  • 1)le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo degli ingegneri», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato» sono soppresse;
  • 2)dopo l'articolo 1099, e' inserito il seguente: «Art. 1099-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Esercito italiano). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano sono stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente codice.»;
  • 3)gli articoli 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 1107 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1130, 1131, 1133, 1134 e 1135 sono abrogati;
  • b)nel capo VIII:
  • 1)le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio navale», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle armi navali», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato marittimo», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio navale», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle armi navali», «Sezione XI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario marittimo», «Sezione XII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato marittimo», «Sezione XIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto» sono soppresse;
  • 2)dopo l'articolo 1136, e' inserito il seguente: «Art. 1136-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali della Marina militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali della Marina militare sono stabiliti dalla tabella 2 allegata al presente codice.»;
  • 3)gli articoli 1138, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1148, 1150, 1151, 1152, 1154, 1155, 1156, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1178, 1179, 1180, 1182, 1183, 1184 e 1185 sono abrogati;
  • c)nel capo IX:
  • 1)le parole «Sezione I - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale delle armi dell'Aeronautica militare», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico», «Sezione IV - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione V - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico», «Sezione VI - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica», «Sezione VII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale delle armi dell'Aeronautica militare», «Sezione VIII - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico», «Sezione IX - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico», «Sezione X - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
  • 2)dopo l'articolo 1185, e' inserito il seguente: «Art. 1185-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Aeronautica militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalla tabella 3 allegata al presente codice.»;
  • 3)gli articoli 1186, 1187, 1188, 1190, 1191, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1207, 1208, 1209, 1211, 1212, 1213, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1221, 1223, 1224 e 1225 sono abrogati;
  • d)nel capo X:
  • 1)le parole «Sezione I - Disposizioni generali», «Sezione II - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo normale», «Sezione III - Profilo di carriera degli ufficiali del ruolo speciale», «Sezione IV - Profilo di carriera per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico» sono soppresse;
  • 2)dopo l'articolo 1226, e' inserito il seguente: «Art. 1226-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al presente codice.»;
  • 3)gli articoli 1228, 1229, 1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238 e 1239 sono abrogati.

Testo vigente dal 11 febbraio 2014

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