Art. 6 — Contrattazione bilaterale

Con determinazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290)). ((2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico)). 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, ((...)), determina, ((...)), sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche dei conseguenti vincoli di rete e di mercato, uno specifico corrispettivo, aggiuntivo a quello di cui all'articolo 3, comma 10, che i produttori, i venditori e i fornitori di servizi sono tenuti a versare al gestore della rete medesimo ovvero ai distributori interessati, in misura proporzionale ai vincoli imposti alle reti di rispettiva competenza. Detto corrispettivo, dovra' essere corrisposto dal momento in cui viene applicato il dispacciamento di merito economico di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Fino all'attuazione del dispacciamento di merito economico, l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sul corretto comportamento degli operatori del mercato ed in particolare adotta idonei rimedi, anche sanzionatori, in caso di accordi in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 29 ottobre 2003

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1999 al 29 ottobre 2003. 95 parole tolte, 79 parole aggiunte.

… regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi. tolto: La medesima Autorita', su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, puo' autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5, anche dopo che il gestore del mercato assuma la gestione di sua competenza aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 29 AGOSTO 2003, N. 239, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 OTTOBRE 2003, N. 290. 2. tolto: L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere condizionata o negata solo aggiunto: Il Gestore della rete di trasmissione nazionale puo' modificare i profili di immissione e di prelievo dei contratti bilaterali per motivi di incompatibilita' delle clausole contrattuali con quanto disposto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque quando tali contratti pregiudichino gravemente la tolto: concorrenza o la sicurezza ed efficienza aggiunto: sicurezza e l'efficienza del servizio elettrico. tolto: I provvedimenti negativi, corredati delle relative motivazioni, sono comunicati alla Commissione europea aggiunto: A tale scopo il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete, tolto: per i contratti bilaterali autorizzati in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5aggiunto: ..., determina, tolto: entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessatiaggiunto: ..., sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, che tengano conto anche …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art6 · fonte del testo

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