Art. 10 — Attività di importazione ed esportazione

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e successivamente con frequenza almeno biennale, il gestore individua le linee elettriche della rete di trasmissione nazionale interconnesse con i sistemi elettrici di altri Stati, distinguendo quelli dell'Unione europea; comunica altresi' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita' utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonche' quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete. Con provvedimento ((del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere)) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalita' e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, tenuto conto di una equa ripartizione complessiva tra mercato vincolato e mercato libero. Nel medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' e le procedure per consentire al gestore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 1, di rifiutare l'accesso alla rete per l'energia elettrica importata a beneficio di un cliente idoneo nel caso in cui nel Paese di produzione non sia riconosciuta la stessa qualifica alla stessa tipologia di clienti. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono emanate norme sulla compatibilita' ambientale ed economica dell'energia elettrica importata da Paesi non appartenenti all'Unione europea tenuto conto delle condizioni di reciprocita'.

Testo vigente dal 29 ottobre 2003

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1999 al 29 ottobre 2003. 9 parole aggiunte.

… tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete. Con provvedimento aggiunto: del Ministro delle attivita' produttive e sentito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sono individuati modalita' e condizioni delle …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-03-16;79~art10 · fonte del testo

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