Art. 7 — Piccole reti isolate
Con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato entro il 30 settembre 1999 su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le disposizioni relative al funzionamento delle piccole reti isolate. Il regolamento si attiene ai seguenti criteri ed obiettivi:
- a)sicurezza, efficienza ed economicita' del servizio;
- b)sviluppo, ove possibile, dell'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale;
Testo vigente dal 30 aprile 1999
