Art. 35 — Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
2 pronunce che riguardano l’art. 35, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalto di lavori pubblici, nell'ipotesi di affidamento di lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2789 del 1998, trova applicazione il disposto di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 77 del 1995, con la conseguenza che la richiesta di effettuazione dei lavori medesimi dovrà essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e che, in mancanza, non potendo ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo, quest'ultimo non può vantare un diritto al compenso.
Art. 35
In tema di spese fuori bilancio dei Comuni, ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 23, comma 4, del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., nella l.n. 144 del 1989 il cui testo risulta nella sostanza riprodotto nell'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995) - che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti, invece, la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale. (In applicazione del principio, la S.C., pronunciando in una controversia relativa al pagamento dei compensi per l'attività svolta da tre professionisti su incarico della Giunta, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda nei confronti del dirigente comunale, sebbene quest'ultimo, pur in assenza di un'adeguata copertura finanziaria, avesse dato indicazioni agli attori di "fare ciò che era necessario nell'ambito ed alle condizioni di cui alla delibera").
Art. 35
Tutte le 9 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto legge 2 marzo 1989 n. 66. Tale norma prevede che, nel caso di omessa regolarizzazione contabile, entro 30 giorni, degli impegni di spesa per forniture assunti dall'ente locale, il contratto sia inefficace nei confronti dell'ente, e delle obbligazioni da esso scaturenti risponda il funzionario che ha consentito la fornitura. Questa disciplina non viola il principio di uguaglianza, in quanto conforme al principio generale secondo cui la pubblica amministrazione non è vincolata ad adempiere i contratti di fornitura se non dopo la prescritta approvazione della relativa spesa; nè è irragionevole, in quanto nelle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale prima del decorso del termine utile per la contabilizzazione, quest'ultimo onere incombe sull'organo competente 'pro temporè ad agire per il Comune. M.R.
Art. 35 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 4 Disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali · Art. 191 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1997 al 13 ottobre 2000. 344 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione... e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno. 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione. 4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni. 5. Agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 36, e' fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art35 · fonte del testo
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