All'art. 98 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1 le parole: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio, non ripianabili con i mezzi di cui all'art. 36" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile con i mezzi di cui all'art. 36, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con le modalita' di cui all'art. 37";
- b)al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e di collaborazione tra enti locali di cui al capo ottavo della legge 8 giugno 1990, n. 142".
Testo vigente dal 27 giugno 1996
