Art. 6 — Modifiche alla legge 23 dicembre 1986, n. 898
All'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo le parole: «la reclusione da sei mesi a tre anni.» e' inserito il seguente periodo: «La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.».
Testo vigente dal 15 luglio 2020
